AGENZIA N°1 PER RICONOSCIMENTI OTTENUTI!

CDS: “Dottorato di ricerca non è abilitante per l’insegnamento, titoli non equipollenti.”

CDS: “Dottorato di ricerca non è abilitante per l’insegnamento, titoli non equipollenti.”

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. VI), con la Sentenza n. 356 dell’11 gennaio 2021, ha ribadito la diversità ontologica tra dottorato e abilitazione, che esclude i possessori del dottorato dall’ inserimento nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

La vicenda davanti al Tar

Agendo in giudizio dinnanzi al Tar Lazio, alcuni ricorrenti impugnavano il D.M. n. 374/2017, avente ad oggetto “Aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20”, pubblicato il 01 giugno 2017, nella parte in cui

  • non ha previsto l’inserimento a pieno titolo nelle seconde fasce delle Graduatorie di Istituto, dei ricorrenti in quanto docenti in possesso del titolo di dottore di ricerca;
  • non riconosce il titolo di dottore di ricerca come abilitante all’insegnamento e valido ai fini dell’inserimento nelle seconde fasce delle Graduatorie di Istituto;
  • non prevede per i ricorrenti la possibilità di presentare ordinaria domanda (cartacea ed online) di inserimento in seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, entro e non oltre il 24 giugno 2017;
  • legittima le scuole a non accettare le domande cartacee trasmesse dai ricorrenti, in quanto dottori di ricerca, entro i termini del decreto; impedisce ai ricorrenti di selezionare (anche online) validamente le scuole per il conferimento delle cattedra;

    I ricorrenti, deducendo di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca, hanno sostenuto la necessità di riconoscere valore abilitante ed equipollente del titolo di dottore di ricerca rispetto ai titoli rilasciati all’esito dei corsi ordinari di abilitazione (TFA, PAS, SISS), con conseguente integrazione del presupposto necessario per l’inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto. Avendo il Tar rigettato la richiesta, si rivolgono al Consiglio di Stato che, tuttavia, conferma la mancata equivalenza, tra i due titoli, ai fini dell’inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.

L’asserita equivalenza all’abilitazione

La questione posta in appello riguarda la possibilità di riconoscere al dottorato di ricerca una valenza idonea ad assorbire il possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, rilevante ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

La distinzione sostenuta dalla giurisprudenza

Il Collegio amministrativo ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale già accolto dalla stessa Sezione (tra le tante, sentenza n. 1983 del 2020), che distingue il titolo di abilitazione all’insegnamento dal titolo di dottore di ricerca, risultando il primo rivolto alla formazione per la docenza e il secondo a quella per la ricerca. Per l’effetto non si può ravvisare il valore abilitante del dottorato di ricerca sull’assunto della sua equipollenza rispetto all’abilitazione all’insegnamento.

L’abilitazione all’insegnamento

Si consegue all’esito di peculiari percorsi formativi, definiti abilitanti e che si aggiungono al mero titolo di studio, e rappresenta un titolo distinto ed ulteriore per accedere all’insegnamento ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso: essa è stata introdotta dall’art. 4, c. 2, della l. n. 341/1990. Tale disposizione, per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori, prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale (SSIS), e con il superamento del relativo esame finale. Tale sistema veniva innovato dall’art. 64, c. 4-ter del d.l. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6.8.2008), che sospese le procedure per l’accesso alle SSIS. Le SSIS sono state, quindi, sostituite successivamente dall’analogo istituto del tirocinio formativo attivo – TFA, anch’esso in aggiunta al diploma di laurea e avente valore abilitante, attivato con D.M. 10.9.2010 n. 249. La normativa è stata, infine, innovata dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, che ha fondato il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti su un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, e su un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente. Il sistema, inoltre, aveva previsto, accanto ai suddetti percorsi abilitanti “ordinari”, anche i cd. percorsi abilitanti speciali – PAS, che avevano la caratteristica comune di essere non aperti alla generalità degli aspiranti, ma di essere riservati a chi avesse già prestato servizio per un periodo minimo come docente non di ruolo presso le scuole statali o paritarie.

Il titolo di dottore di ricerca

L’art. 4 della l. n. 210 del 1998 stabilisce che “i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione”.

L’abilitazione è distinta dal dottorato di ricerca

Il collegio amministrativo evidenzia che nessuna disposizione di rango primario o secondario prevede l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti, aggiungendo che le disposizioni regolanti i percorsi abilitanti e il dottorato di ricerca sono distinte e perseguono finalità diverse.

Due situazioni tra loro disomogenee
I percorsi abilitanti sono finalizzati a far acquisire competenze didattiche specifiche, anche per favorire gli alunni con disabilità, mentre il titolo di dottorato di ricerca si consegue all’esito di una preparazione avanzata nell’ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento ed è per questo valutabile nell’ambito della ricerca scientifica. Secondo il Collegio la diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca ne esclude, in assenza di una espressa disposizione normativa in tal senso, la possibilità di equipollenza. Da tale ontologica diversità e dalla impossibilità di riconoscere l’equipollenza tra i due titoli discende che i provvedimenti impugnati non possono essere ritenuti illegittimi nella parte in cui non hanno previsto il titolo di dottorato di ricerca quale titolo utile, al pari dell’abilitazione all’insegnamento, per l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Fonte:OS