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Ricorso avverso il Silenzio Inadempimento del Miur sul Riconoscimento del titolo abilitante in Spagna.

Ricorso avverso il Silenzio Inadempimento del Miur sul Riconoscimento del titolo abilitante in Spagna.

Tutti i docenti regolarmenti abilitati in Spagna, dopo aver presentato l’istanza di riconoscimento al Ministero dell’Istruzione hanno diritto a conoscere l’esito del procedimento entro 120 giorni. 

Nel caso il Miur non risponde entro 4 mesi dalla presentazione della pratica completa, è sazionabile dal Tar ed è possibile intraprendere il ricorso per silenzio inadempimento obbligando il MIUR in tal modo a emettere il decreto di riconoscimento.

Dopo il deposito del ricorso silenzio-inadempimento innanzi al competente Tribunale e la discussione dell’udienza, solitamente, il Tar stabilisce che il Miur debba provvedere all’emanazione del provvedimento amministrativo entro 30 giorni.

La normativa

L’istanza, presentata al MIUR ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. n. 206 del 2007, del titolo professionale ai fini dell’esercizio della professione di insegnante nella scuola secondaria superiore in Italia, conseguito all’estero, “considerato, quanto al termine di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo de quo, il disposto dell’art.16, co. 6 del D.Lgs. n. 206 del 2007, il quale stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da’ notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni”.

Cosa succede dopo il ricorso silenzio-inadempimento?

Dopo il deposito del ricorso silenzio-inadempimento innanzi al competente Tribunale, sarà discussa la causa. I Tribunali, solitamente, stabiliscono che il Miur debba provvedere all’emanazione del provvedimento amministrativo entro 30 giorni.
Trascorso questo termine, in caso di emanazione di un provvedimento di rigetto, sarà necessario impugnare eventuali decreti di rigetto.

Ai fini del riconoscimento professionale, l’autorità competente entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, accerta la completezza della documentazione esibita e ove necessario richiede eventuali integrazioni all’interessato.

Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con decreto motivato da adottarsi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato. Il decreto viene così pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Importanza della presentazione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento

Il soggetto interessato al riconoscimento del titolo estero, dopo che siano trascorsi 120 giorni dalla mancata risposta, ha la facoltà di impugnare il silenzio serbato dal Miur, in caso di mancata impugnazione, trascorsi 1 anno e 120 giorni dal termine ultimo per l’emanazione del provvedimento amministrativo, perde la facoltà di incidere sull’emanazione del provvedimento, costretto quindi ad aspettare i tempi lunghi ministeriali.

La condotta inerte del Ministero dell’ Istruzione crea inevitabilmente una situazione di incertezza e pone il cittadino interessato in una fase di stallo che pregiudica possibilità e vantaggi futuri dati dalla sua situazione.
Tutti coloro che hanno avanzato una specifica istanza hanno diritto all’adozione del provvedimento. Ciò trova conferma nel disposto di cui all’art. 2 del C.P.A., secondo cui “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.

CHI PUÒ ADERIRE

Possono aderire tutti coloro che non hanno ottenuto una risposta all’istanza presentata all’amministrazione competente e volta ad ottenere l’emissione del decreto di riconoscimento del titolo conseguito all’estero per l’esercizio della professione corrispondente in Italia.

I NOSTRI RICORSI

Il nostro ufficio legale, da sempre impegnato nella tutela dei docenti e non solo dei propri iscritti, ha consentito a tutti i propri ricorrenti di ottenere il riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in Spagna. 

Pubblichiamo alcune tra le centinaia e più recenti sentenze ottenute dal nostro ufficio legale:

Come si può evincere delle stesse sentenze il Tar Lazio accoglie i ricorsi proposti da ricorrenti in possesso di un titolo conseguito all’estero, idoneo all’esercizio della professione corrispondente in Italia  e che, dopo quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, non hanno ricevuto alcuna risposta da parte del Miur. Il Tar ha ammesso che: “a fronte della motivata e documentata domanda del ricorrente e della descritta inerzia del Ministero competente, risulta palese la violazione del generalissimo principio normato dall’art. 2 della legge n. 241/1990 secondo i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione, nonché delle precise disposizioni (art. 51, paragrafo 2, direttiva2005/36/CE; art. 16, comma 6, D.Lgs. n. 206/2007, DM n. 191/2003) che imponevano la conclusione del procedimento in esame entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione, termine peraltro scaduto già in data 24 giugno 2015.Condannando il Ministero a concludere definitivamente il procedimento in esame, emettendo il decreto di riconoscimento del titolo nel termine di 30 giorni dalla notifica della succitata sentenza. Come si può evincere delle stesse sentenze il Tar Lazio accoglie i ricorsi proposti da ricorrenti in possesso di un titolo conseguito all’estero, idoneo all’esercizio della professione corrispondente in Italia  e che, dopo quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, non hanno ricevuto alcuna risposta da parte del Miur. Il Tar ha ammesso che: “a fronte della motivata e documentata domanda del ricorrente e della descritta inerzia del Ministero competente, risulta palese la violazione del generalissimo principio normato dall’art. 2 della legge n. 241/1990 secondo i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione, nonché delle precise disposizioni (art. 51, paragrafo 2, direttiva2005/36/CE; art. 16, comma 6, D.Lgs. n. 206/2007, DM n. 191/2003) che imponevano la conclusione del procedimento in esame entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione, termine peraltro scaduto già in data 24 giugno 2015.Condannando il Ministero a concludere definitivamente il procedimento in esame, emettendo il decreto di riconoscimento del titolo nel termine di 30 giorni dalla notifica della succitata sentenza.

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