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Chiarimenti dalla Ue sulla Nota Miur 17/03/2017: Il concorso non può essere un requisito per l’abilitazione.

Chiarimenti dalla Ue sulla Nota Miur 17/03/2017: Il concorso non può essere un requisito per l’abilitazione.

Con la pubblicazione del D. M. N. 374 del 1 giugno 2017 per l’aggiornamento triennale della II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, forniamo di seguito alcuni chiarimenti e delucidazioni in merito alla formazione estera e, in particolare, per i titoli di abilitativi provenienti dalla Spagna.

Le norme europee che regolano la materia dei riconoscimenti sono superiori e obbligatorie per gli Stati membri e l’intera normativa è ispirata ai principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, difatti, l’obiettivo del legislatore europeo è la tutela della libera circolazione dei lavoratori, una delle quattro libertà fondamentali e sulle quali si basa l’Unione Europea, attuabile solo attraverso un pieno e reciproco rinoscimento dei titoli provenienti dagli stati membri.
In tale contesto normativo è chiaro che , seppur nel rispetto dell’ordinamento ricevente, gli abilitati all’estero che hanno conseguito il titolo in piena regolarità non sono soggetti alla normativa italiana ma tutelati dalla direttive estere.

Le pratiche amministrative, ovverosia le procedure per il riconoscimento di un professione acquisita in un qualsiasi Stato membro, devono essere chiare, semplici e facilmente accessibile da parte dei cittadini UE, i quali devono essere previamente a conoscenza del percoso che dovranno seguire e al possibile (se non certo) risultato della procedura di riconoscimento. Per tali ragioni, la Commissione, come previsto dalla direttiva del 2005, ha istituito e tiene aggiornato online il database delle professione attraverso il quale, da una parte, è possibile visionare le pratiche di riconoscimento già evase dalle Autorità competenti e, dall’altra, è possibile confrontare concretamente la corrispondenza di una qualsiasi professione in due diversi Stati membri.

Dal database risulta che la professione di “Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato” corrisponde in Italia, e pertanto dovrà essere riconosciuta come tale, alla professione di “Docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado” http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=1214&tab=gene; così nel leggere le schede informative delle singole professioni, http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfmsi evidenzia come entrambi i percorsi constano e possiedono i medesimi requisiti, tra cui, l’assenza per entrambe sia in Italia che in Spagna di un esame/concorso per accedere a entrambe le professioni, quindi andando a smontare totalmente la nota ministeriale “Prot. 2971 del 17/03/2017” nella quale ricordiamo che  per il Miur sarebbe necessario trovarsi in una delle seguenti tre condizioni contraddittorie tra le stesse:

1. Aver superato il concorso pubblico diventando docenti di ruolo a tempo indeterminato;
2. Aver partecipato al concorso pubblico  senza superarlo nella sua totalità, diventando docenti supplenti a tempo determinato; 
3. Essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas, diventando docenti supplenti a tempo determinato.

Cosi come stabilito anche dalla stessa Commissione Europea il concorso pubblico serve esclusivamente all’assunzione nei ruoli statali dei paesi membri, ma non costituisce un requisito per l’esercizio in sé della professione.
Pertanto sia in Italia che in Spagna la condizione per essere docente è semplicemente l’abilitazione, non serve aver superato alcun concorso pubblico.  
Il concorso serve solo ad ottenere la cattedra nella scuola pubblica. 

 

Inoltre, la direttiva è stata aggiornata nel 2013 e la materia è stata integrata dall’applicazione del regolamento “IMI” in tale campo, tale regolamento UE è predisposto per garantire un corretto scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorità statali nello spazio economico europeo. Il sistema di comunicazione, predisposto principalmente per la tutela della riservatezza delle informazioni personali dei cittadini, prevede una serie di domande e di risposte, pretradotte e preimpostate, così da permettere un dialogo tra le istituzioni senza il rischio che le traduzioni delle comunicazioni e il recepimento delle informazioni provenienti da un’Autorità straniera possono essere interpretate in maniera distorta.

La serie di domande, consultabile online attraverso il sito ufficiale dell’Unione, riguardano non solo i dati personali ma anche domande generali rispetto una qualsiasi professione e il regolamento prevede un obbligo espresso per gli Stati membri di utilizzare tale sistema nellla materia dei riconoscimenti.
Oltremodo, nel caso in cui lo Stato voglia introdurre nuovi requisiti di accesso a una professione dovrà consultare la Commissione UE, la quale dovrà autorizzare previamente l’inserimento dei nuovi requisiti, cosa che evidentemente il Miur non ha fatto nel caso dei tre pre requisiti citati dalla norma e che non hanno nessun valore se non concordati dalla commissione europea. A tal riguardo lo stesso dipartimento di politiche europee ha da breve chiesto chiarimenti sulla questione al Ministero dell’istruzione su requisiti non accettati dalla Ue e decisamente contrari ai principi legali basati sulla libera circolazione delle persone, titoli, merci, servizi e capitali tra paesi membri.  
Il sistema IMI, pertanto, è funzionale al corretto adempimento della direttiva e per una corretta armonizzazione delle legislazioni statali giacchè risulta subito chiara l’illegitimità della nota MIUR del 16 marzo 2017.

La direttiva, inoltre, prevede che la prassi sia lo strumento utile per velocizzare le procedure di riconoscimento, affinchè la lentezza delle procedure amministrative non costituisca un ostacolo, neppure temporaneo, alla libera circolazione dei lavoratori. La normativa prevede che le richieste di riconoscimento, basate sui medesimi presupposti e requisiti rispetto a precedenti riconoscimenti decisi già dall’Autorità, debbano essere evase con rapidità e con una decisione conferme alle precedenti, così la decisione deve essere assunta entro un meso dal ricevimento dell’istanza di riconoscimento, senza dover convocare alcuna conferenza dei serivizi in quanto la decisione in merito all’istanza dovrà essere identica a quanto già deciso in passato.

La nota in ogni caso conferma nella maniera più assoluta la validità delle abilitazioni in Spagna e il loro riconoscimento, dando giusto rilievo solo a quelle conseguite in maniera regolare, conformi alle leggi spagnole ed europee in base alle ore di tirocinio e CFU.
Le tre condizioni scritte nella nota possono essere raggiunte solo per coloro che seguono percorsi abilitanti conformi alla legge, dato che solo chi si abilita regolarmente può altrettanto regolarmente partecipare al concorso o iscriversi nelle graduatorie. 
Ricordiamo che seppur non applicabile ad oggi la nota non impone assolutamente la vittoria o partecipazione al concorso ma basterebbe anche la semplice iscrizione nelle graduatorie regionali spagnole.

Aggiugiamo per maggiore chiarezza che nei stessi fatti da marzo ad oggi il Miur non ha aggiunto i requisiti della nota tra i requisiti documentali della stessa istanza che il medesimo ministero propone per il riconoscimento in Italia.
Nel link sotto alleghiamo il modulo che il Miur prevede come istanza ed è più che palese che i 3 requisiti non sono stati tradotti in legge e che quindi non possono essere imposti nè sono richiesti nell’istanza dallo stesso ministero.

http://www.istruzione.it/allegati/2016/Nuova_domanda_Paesi_UE.pdf

Aggiornamento Nota Miur:

Il Consiglio di Stato, con l’Ordinanza n. 4709 pubblicata il 30.10.2017, ha accolto il reclamo cautelare sospendendo la nota ministeriale n. 2179 del 17.03.2017.

Precedente Chiarimento e maggiori dettagli sulla Nota Miur del 17/03/2017:
 http://www.sifeformazione.com/chiarimento-nota-ministeriale-miur-17032017/

Informazioni sul master abilitante all’ insegnamento della scuola secondaria in Spagna: http://www.sifeformazione.com/abilitazione-insegnamento-scuola-secondaria-sostegno/