Un’altra buona notizia per gli abilitati spagnoli.
La giustizia amministrativa continua a dare confermare della validità del percorso di abilitazione alla professione di docente in Spagna, dando seguito a quanto già affermato dalle famose sentenze gemelle di dicembre 2022 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18, 19, 20, 21, 22 del 29 dicembre 2022).
Il caso sottoposto al TAR sull’ acreditación dell’abilitazione alla scuola secondaria in Spagna
Cerchiamo però di fare chiarezza su quanto è successo in modo da capire meglio le implicazioni di questa nuova pronuncia del TAR che fornisce i requisiti e le modalità del riconoscimento del titolo estero, alle quali il Ministero italiano dovrà necessariamente attenersi.
In Spagna, come è noto, l’abilitazione su materia si consegue attraverso il possesso di un titolo di laurea e il c.d. Master en Profesorado, al pari di un percorso abilitante italiano; sussiste, però, una differenza rispetto al nostro ordinamento, il titolo estero spagnolo abilita all’insegnamento attraverso l’acquisizione di 60 crediti formativi ottenuti dai moduli psicopedagogici e in specifiche materie, oltre allo svolgimento del “tirocinio presenziale e obbligatorio”, ma non abilita a una classe di concorso, quest’ultima viene decisa secondo le conoscenze acquisite nel percorso di laurea, l’abilitato può difatti partecipare a qualsiasi materia ed è normale che sceglierà la classe in base alla proprie attitudini e al proprio percorso accademico.
È per questo che il Ministero Spagnolo nel concedere l’acreditacion, ovverosia l’attestazione di conformità alla direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento del titolo abilitante in tutta Europa, riportava la materia inerente il percorso di laurea italiano (in base al titolo di equivalenza e al campo specifico riconosciuto dallo stesso Ministero).
Sebbene in Italia il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso un parere del 2016, aveva riconosciuto tale differenza tra i diversi ordinamenti dando precise indicazioni al Ministero di riconoscere il titolo in base alla specialità del master en profesorado, considerando al pari di un percorso abilitante italiano, negli anni è sorto un orientamento del Ministero Italiano secondo il quale il percorso spagnolo andrebbe riconosciuto in base a quanto riportato dall’acreditacion, senza tener conto della specialità.
La nuova Acreditación spagnola semplifica il riconoscimento del titolo abilitante spagnolo in Italia
Oggi, la normativa spagnola è nuovamente cambiata e ha previsto che la nuova acreditación venga emessa senza indicare una materia specifica in conformità con quanto disciplinato in Spagna per l’accesso alla professione di docente. Pertanto, il Ministero Italiano, in assenza di tale dato, ha ritenuto di rigettare le richieste di riconoscimento prive di materia.
È così che si è giunti alla sentenza del TAR n. 7111 del 10 aprile 2025, con la quale il Giudice Amministrativo ha nuovamente reiterato la regolarità del percorso spagnolo e, richiamando un suo precedente, ha così affermato che: “l’abilitazione conseguita sulla base della laurea e del Máster en Profesorado, appaiono idonee a configurare un titolo abilitante ai sensi della direttiva 2005/36/CE e le relative domande debbano conseguentemente essere esaminate nel merito da parte dell’Amministrazione.”
Il titolo estero deve essere considerarsi abilitante a tutti gli effetti, simile al corrispettivo percorso abilitante Italiano, e va riconosciuto fondandola sul valore accademico del corso e rispetto al percorso formativo seguito in raffronto a quanto previsto nel nostro ordinamento, senza apporre un rifiuto indiscriminato basato soltanto sulla mancanza dell’Acreditaciòn (nel senso di attestato di abilitazione per le specifiche classi di concorso richieste), dovendosi valutare la validità del corso e il contenuto sulla base degli esami sostenuti e dei tirocini effettuati, come risultanti dai piani di studi prodotti.
Il Giudice ha così dato conferma di un’ulteriore principio emesso dal Consiglio di Stato e valevole anche per la specializzazione di sostegno, per il quale “non può essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la sola mancata produzione dell’Acreditación, dovuta alla circostanza che l’appellante non abbia conseguito il titolo di docente nelle Università spagnole, perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e di congrua motivazione, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessata abbia il medesimo contenuto “professionalizzante” di quello richiesto in Italia per essere ammessi in Italia all’insegnamento [richiesto], salva, se necessario, l’adozione di specifiche e opportune misure compensative” (Cons. St., VII, n. 4616/2023).
La sentenza ha così dato ragione alla ricorrente difesa dall’ufficio legale della SIFE FORMAZIONE, condannando il Ministero ad adottare una nuova decisione che tenga conto delle conoscenze realmente acquisite, sia in Italia che in Spagna, attraverso un confronto tra i piani di studi e uno studio approfondito del percorso, dando così priorità alla specialità prevista dal Master en Profesorado, ritenendo identico al percorso italiano, superando così le false ed erronee interpretazioni del Ministero tese a violare il principio di libertà di circolazione dei lavoratori in Europa e screditare le abilitazioni conseguite all’estero.