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Consiglio di Stato limita la discrezionalità del Ministero sul riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Spagna favorendo e velocizzando l’equipollenza.

Consiglio di Stato limita la discrezionalità del Ministero sul riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Spagna favorendo e velocizzando l’equipollenza.

Segnaliamo un’importante pronuncia del Consiglio di Stato ottenuta dal nostro ufficio legale che, ancora una volta, ha avuto modo di confermare e dare più certezza al riconoscimento del Master en Profesorado spagnolo abilitante all’insegnamento alla scuola secondaria di primo e secondo grado in Italia e in Europa.

Con la sentenza n. 09449/2022, pubblicata in data 31 ottobre 2022 e patrocinata dal nostro studio legale collaboratore Avv. Antonio Borrello in collaborazione con l’avv. Ezio Pellicanó, il Supremo Consesso Amministrativo ha circoscritto ulteriormente i limiti legali entro cui il Ministero è tenuto a riconoscere il titolo estero paragonandolo a tutti gli effetti al corso abilitante italiano.

La questione affrontata dalla Corte ha così ribaltato l’orientamento espresso in passato dal TAR del Lazio, secondo il quale il riconoscimento del titolo estero dovesse avvenire in base alla materia riportata dall’attestazione di conformità alla direttiva UE rilasciata dal Ministero Spagnolo a conclusione del percorso (c.d. Acreditacion).

C’è da dire che tale attestazione, come emerge dagli atti del procedimento, dà atto del possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea, ovverosia del possesso di un titolo universitario e di un titolo di formazione professionale ad hoc che permetta l’esercizio della professione di docente di scuola secondaria in tutta Europa, sebbene il Ministero Spagnolo va oltre e individua anche la classe di concorso per la quale si risulta abilitati in Spagna, tenendo conto del proprio ordinamento scolastico, secondo il quale la classe di concorso sarebbe attribuibile in base al solo percorso di laurea.

Nonostante il Dipartimento delle Politiche Europee avesse individuato in passato tale problematica legata ai diversi ordinamenti, affermando tramite un parere espresso che la classe di concorso dovesse essere attribuita in base alla materia prevista dal percorso abilitante spagnolo, come avviene in Italia, il MIUR tramite un’interpretazione restrittiva ha inteso orientarsi in maniera diversa, limitando il riconoscimento e affidandosi al solo dato testuale riportato dall’acreditacion senza considerare le competenze realmente acquisite dal docente.

Da qui, sono sorti nel tempo diversi contenziosi sulla base della disparità di trattamento tra gli abilitati italiani con gli abilitati all’estero che, in possesso di titoli simili, vengono così discriminati dal Ministero, sempre rigettati dal TAR.

Il Consiglio di Stato ha però accolto a pieno la ricostruzione e le deduzioni affermate dallo Studio Legale Borrello, e ha così statuito che:“ la finalità dell’Acreditation è confermare il possesso dei requisiti da parte dell’interessato (compimento di un ciclo di studi di post-secondaria e successiva formazione professionale per il successivo riconoscimento del titolo di formazione all’estero, ma non si tratta di un attestato di competenza dal quale discende l’abilitazione in specifiche materie. Di conseguenza, si ribadisce che il provvedimento impugnato, così come la sentenza di prime cure, non hanno valutato i titoli posseduti dall’odierna appellante, ignorando le competenze realmente acquisite e l’esperienza professionale dimostrata, restando ancorati al mero dato testuale dell’Acreditacion.

Tale pronuncia rappresenta un passo importante per gli abilitati in Spagna, attraverso la quale si dà un’ulteriore conferma della validità del titolo e del suo riconoscimento in Italia, difatti chi ha conseguito il titolo abilitante spagnolo potranno fare affidamento sulla materia prevista dal percorso formativo, senza alcuna interferenza e/o arbitrarietà da parte del Ministero italiano.