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Il Consiglio di Stato condanna il Ministero sulle specializzazioni al sostegno in Spagna

Il Consiglio di Stato condanna il Ministero sulle specializzazioni al sostegno in Spagna

Ancora una volta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è costretta a intervenire in merito al riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, condannando il Ministero a emettere delle decisioni conformi ai principi già enunciati con le sentenze gemelle n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022.

Il 22 aprile 2024 è stata, difatti, pubblicata la decisione n. 6/2024 con la quale il Supremo Consesso di Giustizia amministrativa ha nuovamente sanzionato il Ministero dell’Istruzione e del Merito per il ritardo ingiusto nell’evadere le richieste di riconoscimento provenienti dalla Spagna.

Sebbene il Ministero si sia dotato di un migliore struttura organizzativa – migliorando gli uffici che si occupano delle istanze di riconoscimento, attingendo risorse economiche e di personale presso gli altri uffici dell’amministrazione e affidando al CIMEA l’istruttoria delle pratiche – l’Adunanza Plenaria ha comunque ritenuto sussistente il pregiudizio a cui sono esposte le ricorrenti che, ad oggi, pur in possesso di una sentenza positiva, non hanno ancora ricevuto riscontro in merito alla propria richiesta e ha così accolto il ricorso all’ottemperanza proposto per l’esecuzione delle sentenze a loro favorevoli.

In applicazione delle sentenze del 2022 “spetta al ministero competente verificare se e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenutanello Stato membro in cui il chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”, ma il Ministero pur essendo stato condannato a emettere una decisione secondo tali principi, reitera il proprio silenzio non emettendo una decisione congrua in base ai contenuti dispensati durante il percorso estero rispetto ai contenuti del titolo italiano, rifiutandosi così di decidere e subendo anche la condanna al pagamento di 3.000 euro per le spese legali.

” Non vi è alcuna differenza ai fini del riconoscimento tra títulos propios e oficiales”

Ciò vale per tutti i titoli provenienti dall’estero, sia di abilitazione che di specializzazione al sostegno e per quest’ultimiTFA Sostegno in particolare per i titoli provenienti dalla Spagna, la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che la differenza tra titulo oficial e titulo propio non è un elemento da tenere in considerazione nella valutazione per il riconoscimento in Italia, difatti il rigetto sarebbe in ogni caso illegittimo senza una verifica in concreto e in base a un’adeguata analisi comparativa delle corrispondenze tra la formazione svolta e quella richiesta in Italia per l’accesso alla professione, alla luce delle conosce acquisite e delle esperienze concretamente svolte”, in conformità con quanto affermato dall’Adunanza Plenaria.

É utile segnalare che i titoli per essere riconosciuti in Italia devono essere accompagnati dalla dichiarazione di valore, documento rilasciato dal Consolato attraverso il quale viene garantita la legittimità e l’appartenenza del titolo all’ordinamento accademico e scolastico del Paese dal quale provengono, ed è da tale certificazione che è possibile affermare la validità anche del titolo proprio spagnolo.

Perciò, il Ministero davanti a un titolo proprio, conseguito per fini professionali – una volta costatato che il titolo è stato conseguito presso un’Università legalmente riconosciuta in Spagna e non da un qualsiasi centro di formazione non universitario, i cui titoli sono pertanto riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione Spagnolo – deve necessariamente comparare la formazione oggetto di riconoscimento, secondo i contenuti didattici e l’esperienza maturata all’estero, con la formazione dispensata in Italia e tuttalpiù, qualora dovessero sussistere delle lacune formativa, avrebbe la possibilità di assegnare eventuali misure compensatorie (il superamento di esami integrativi o di un tirocinio formativo di massimo 300 ore).

Ecco che, in assenza di una decisione conforme a tali principi, è giusto che l’Amministrazione venga condannata.

Fonte: OS