Sentenza titoli esteri. Gli orientamenti giurisprudenziali mutano, soprattutto nel mondo del diritto scolastico, e si estrinsecano in nuove letture processuali, anche in relazione alle articolazioni difensive mosse dagli avvocati. In data 21 ottobre 2025, la IV sezione bis del TAR Lazio, con 4 sentenze gemelle, ha accolto le argomentazioni difensive mosse dallo studio legale Fasano, esperto a livello nazionale e comunitario in diritto dei titoli esteri, ed ha definitivamente dichiarato, questa volta nel merito, l’illegittimità della condotta applicata dal MIM, per il tramite del proprio dipartimento. I rigetti applicati sono stati dichiarati illegittimi e il titolo è stato riconosciuto come tale alla luce della nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Titoli esteri, chiesto annullamento del diniego
Vediamo nei dettagli il provvedimento relativo alla validità dei titoli esteri che, in questo momento, proprio in relazione ai percorsi INDIRE può essere qualificato come storico.
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del detto provvedimento di diniego articolando plurime censure, tra le quali, la violazione della normativa sul procedimento, l’eccesso di potere e la contrarietà dell’atto ai principi e alle norme nazionali ed europei in materia Con il ricorso lo studio legale Fasano ha chiesto l’annullamento del detto provvedimento di diniego articolando plurime censure, tra le quali, la violazione della normativa sul procedimento, l’eccesso di potere e la contrarietà dell’atto ai principi e alle norme nazionali ed europei in materia di cui è si anche fatta espressa richiesta di rinvio pregiudiziale.
Titoli esteri riconosciuti secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria
Per il TAR il ricorso è stato ritenuto fondato ed è stato accolto per le seguenti assorbenti ragioni. Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalle recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione su sostegno.
In particolare, secondo il giudice amministrativo è da qualificare illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero rigetta l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti; non può infatti essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra titoli ufficiali e “titoli propri” perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessato abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessaria.
Non solo. Come evidenziato dallo studio legale, il Tar ha accolto il ricorso, poiché persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa”. LA SENTENZA.
Quali effetti sui percorsi Indire?
A questo punto, con questi nuovi pronunciamenti, si mette in bilico l’autorità di INDIRE. La sanatoria imposta dal MIM, infatti, si pone in contrasto con le norme comunitarie per come espresso in modo sintetico e chiaro dal TAR. Ragione questa, in merito alle rinunzie, che potrebbe ribaltare gli equilibri e la meritata precedenza delle misure compensative di matrice comunitaria sui percorsi normati dal MIM.
F: S.I.