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TAR riconosce piena validità in Italia alle abilitazioni conseguite in Spagna

TAR riconosce piena validità in Italia alle abilitazioni conseguite in Spagna

Riportiamo l’articolo pubblicato dalla redazione di orizzontescuola.it:

Buone notizie per gli abilitati in Spagna.

 Il TAR del Lazio con sentenza n. 16220/2023 si è finalmente pronunciato sul ricorso avverso la nota MIUR 2971 del 17 marzo 2017, con la quale il Ministero aveva imposto dei requisiti non previsti dalla normativa, né spagnola né italiana, al fine di riconoscere il titolo abilitante alla professione di docente spagnolo (c.d. Master en Profesorado).

La vicenda sulla errata interpretazione ministeriale

La controversia ha avuto inizio a seguito dell’errata interpretazione data dal MIUR sul valore dell’acreditacion spagnola (c.d. attestazione di conformità alla direttiva 2005/36/CE ), cosi come sempre sostenuto sin dall’inizio dai legali della società leader delle abilitazioni all’estero SIFE Formazione.

Com’è noto, tale provvedimento è rilasciato dal competente Ministero spagnolo al fine di riconoscere il titolo abilitante in tutta Europa in quanto attesta il possesso dei requisiti (laurea e master en profesorado) per poter insegnare in Spagna, in base ai quali è possibile partecipare ai concorsi pubblici per il ruolo o iscriversi nelle graduatorie scolastiche ai fini delle supplenze (c.d. bolsas de interinos).

È proprio tale ultima specifica, contenuta nella stessa acreditacion spagnola, che ha destato l’interesse del Ministero, tanto da indurlo erroneamente a dichiarare che il possesso della laurea unita al máster en profesorado non fosse sufficiente per ottenere l’abilitazione nella scuola secondaria ed esercitare la professione di docente e l’abilitato in Spagna, al fine di riconoscere il titolo in Italia, avrebbe dovuto dimostrare la partecipazione al concorso per il ruolo o l’iscrizione nelle bolsas.

La nota n. 2971/2017 è stata da subito impugnata attraverso diversi ricorsi al TAR che, in un primo momento, ha dichiarato l’impossibilità di annullare una nota (in quanto circolare) non ancora concretamente lesiva degli interessi dei ricorrenti, dovendo attendere l’esito delle procedure di riconoscimento e l’eventuale richiesta di integrazione da parte del Ministero, ma prima della sua concreta attuazione è intervenuto il Consiglio di Stato sospendendo gli effetti della nota e costringendo il Ministero a emettere le decisioni di riconoscimento, in base ai requisiti richiesti in passato, in attesa della definizione del giudizio di merito davanti al TAR.

Il MIUR ha così deciso di emettere i decreti di riconoscimento dei titoli abilitanti spagnoli inserendo (impropriamente) una clausola risolutiva, con la quale si condizionavano le sorti del decreto in base all’esito del giudizio e, pertanto, i decreti risultavano da subito efficaci, sebbene gli abilitati dovevano far fronte a un’incertezza relativa alla necessità di completare uno dei requisiti imposti dal Ministero.

La sentenza del Tar che afferma la piena validità alle abilitazione in Spagna

Finalmente, dopo svariati anni dall’avvio del contenzione, è giunta la decisione del TAR, il quale ha finalmente affermato che il Ministero è tenuto a riconoscere il titolo abilitante spagnolo in base alla sola acreditacion spagnola, senza dover compiere ulteriori indagini e, quindi, senza la dimostrazione di aver partecipato ai concorsi per il ruolo in Spagna, o di essere iscritti nelle c.d. bolsas spagnole.

Il Giudice ha confermato la validità del percorso ricostruendo la normativa (sia spagnola che europea) anche secondo i chiarimenti forniti dell’Amministrazione Spagnola, dando atto che il solo possesso del master en profesorado, congiuntamente a un titolo di laurea, è sufficiente a esercitare la professione di docente in Spagna e, pertanto, il titolo deve essere riconosciuto in tutta Europa.

Il TAR è andato oltre e ha motivato la sua decisione anche in base alle recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in base alle quali il Ministero è tenuto a sondare la validità del titolo in base alla documentazioneofferta dal richiedente, senza imporre ulteriori requisiti non previsti dalla normativa.


Il parere dei legali sulla vicenda

Secondo l’ufficio legale della SIFE Formazione, nella persona dell’avv. Pellicanò, che ha seguito la vicenda sin dal 2017,  il risultato era chiaro sin dall’inizio in base a quanto dichiarato dal Ministero Spagnolo e in base alla normativa europea che chiaramente esclude che l’autorità estera chiamata a riconoscere un titolo estero possa richiedere quale requisito l’effettivo esercizio della professione, il vero problema risultava procedurale in quanto, secondo alcune decisioni contraddittorie rispetto alla sentenza odierna, si è esclusa la possibilità di impugnare la nota, essendo una circolare priva di effetti concreti nei confronti degli interessati.

È chiaro che la nota n. 2971/2017 ha destato preoccupazione, disincentivando gli aspiranti docenti a conseguire il titolo all’estero, ma adesso che è stata annullata, occorrerà vedere come intende muoversi il Ministero in merito ai numerosi decreti di riconoscimento emessi negli anni passati.

Secondo il parere del legale, i decreti di riconoscimento emessi in questi anni sono da subito efficaci e l’apposizione di una clausola risolutiva, divenuta impossibile da realizzarsi, risulta essere come non apposta, pertanto il Ministero potrà anche non intervenire e anche chi non ha partecipato al ricorso (contrariamente a quanto previsto solitamente nel diritto amministrativo) potrà avvantaggiarsi della decisione giacchè la stessa clausola prevede un riferimento espresso al ricorso pendente davanti al TAR.

È vero, però, stante a quanto affermato dal legale, che è interesse del richiedente di domandare la cancellazione della condizione sul decreto di riconoscimento, la quale può destare incertezza anche da parte chi lo legge (soprattutto da parte dei competenti Uffici/Istituti Scolastici).

Per tali ragioni, si auspica un intervento da parte del Ministero che dovrebbe agire in autotutela modificando i decreti di riconoscimento, eliminando così il riferimento alla nota, o quanto meno potrebbe agire tramite una circolare indirizzata ai suoi uffici periferici in modo da evitare spiacevoli equivoci in merito alla legittimità dell’abilitazione conseguita in Spagna, escludendo così qualsiasi dubbio in merito.

Attendiamo di vedere come intende muoversi il Ministero, dovendo finalmente dichiararsi conclusa tale vicenda anche per rimediare ai gradi disagi procurati agli abilitati in Spagna per tale errónea interpretazione ministeriale.