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Chiarimento Nota ministeriale Miur 17/03/2017

Chiarimento Nota ministeriale Miur 17/03/2017

A seguito della nota ministeriale “Prot. 2971 del 17/03/2017” pubblicata il 20/03/2017 e a seguito delle numerose richieste pervenuteci nelle ultime ore, intendiamo fare chiarezza per l’ennesima volta sulla validità e spendibilità in Italia del titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria conseguito in Spagna.

Secondo quanto si evince dalla suddetta nota, il Miur, basandosi su un chiarimento fornito dal Ministero spagnolo, asserisce che per poter esercitare la professione docente nelle scuole pubbliche spagnole è necessario trovarsi in una delle seguenti tre condizioni:

1. Aver superato il concorso pubblico (“sistema selectivo de acceso a la función pública”) diventando docenti di ruolo a tempo indeterminato;
2. Aver partecipato al concorso pubblico (“sistema selectivo de acceso a la función pública”) senza superarlo nella sua totalità, diventando docenti supplenti a tempo determinato; 
3. Essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas, diventando docenti supplenti a tempo determinato.

 

Sife Formazione intende precisare che il Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria unitamente alla “homologación/equivalencia” del titolo italiano in Spagna, è titolo abilitante all’insegnamento in tutte le scuole secondarie pubbliche e private cosi come stabilisce il Ministero spagnolo nelle “Acreditación” emesse.

Una volta conseguito il titolo abilitante in Spagna è possibile pertanto insegnare nelle scuole private. Per quanto riguarda le scuole pubbliche, non è necessario partecipare al concorso,  ma è sufficiente essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas.  
 
Questo sistema educativo spagnolo è perfettamente corrispondente al sistema italiano nel quale l’equivalente master spagnolo, TFA, è titolo abilitante alla professione docente e consente l’insegnamento nelle scuole private e a seguito dell’ iscrizione nelle graduatorie docenti anche nelle scuole pubbliche.
 
Pertanto sia in Italia che in Spagna la condizione per essere docente è semplicemente l’abilitazione, non serve aver superato alcun concorso pubblico.  
Il concorso serve solo ad ottenere la cattedra nella scuola pubblica. 
Cosi come stabilito anche dalla stessa Commissione Europea il concorso pubblico serve esclusivamente all’assunzione nei ruoli statali dei paesi membri, ma non costituisce un requisito per l’esercizio in sé della professione.
 
È opportuno focalizzare l’attenzione sul conseguimento del titolo abilitante,  Máster in Spagna o TFA in Italia, poichè è questo il titolo che consente l’iscrizione nelle graduatorie nazionali di insegnamento; 
se il candidato intende insegnare in Spagna si iscriverà nelle graduatorie spagnole, se intenderà insegnare in Italia si iscriverà alle corrispondenti graduatorie italiane, cosi da principi ispiratori della direttiva comunitaria 2005/36 che sancisce la libera circolazione dei professionisti in Europa mediante la spendibilità del titolo professionale abilitante (Máster del profesorado o TFA) conseguito nel paese di origine.  

Sife Formazione ritiene quindi che il Miur nell’ultima nota pubblicata ha semplicimente chiarito la modalità di accesso alla scuola pubblica spagnola, per la quale è necessario essere in una delle tre suddette condizioni. 
Questo conferma che il candidato in possesso del Máster del profesorado e quindi del titolo abilitante spagnolo, che non ha partecipato a nessun concorso in Spagna può insegnare nella scuola pubblica ottemperando al terzo requisito previsto, iscrivendosi alle graduatorie spagnole.

Il Miur considera esclusivamente la possibilità di insegnamento in Spagna, non prendendo in cosiderazione la possibilità  che il candidato intenda insegnare nelle scuole pubbliche italiane attraverso l’accesso in graduatoria, senza partecipare ad alcun concorso, cosi come previsto dalla normativa italiana nella quale viene stabilito che il titolo di accesso alle graduatorie di insegnamento nella scuola pubblica è il Tfa o l’equivalente titolo abilitatnte in un paese membro. 

A seguito delle valutazioni fatte,  delle normative spagnole, europee e soprattutto italiane esposte, ci sembra chiaro che l’atteggiamento assunto dal Miur mediante questa nota è quello di creare un deterrente, senza alcun fondamento normativo, per gli aspiranti docenti in procinto di iniziare il percorso abilitante in Spagna.
Lo stesso ministero con mala fede ha chiesto un chiarimento al ministero spagnolo: “Le modalità di accesso alla scuola pubblica”. cTali modalità non interessano a chi intende insegnare in Italia e non interessa alla Commissione Europea che intende far valere i titoli professionali negli stati membri  e assoggettarli ai requisiti e forme di accesso in base alle norme nazionali. 
 
In merito alla dicitura esposta nella nota: “Chiunque non rientri nelle tre suddette categorie non può ancora esercitare la professione docente a tutti gli effetti nella scuola pubblica spagnola, come ben specificato nel nuovo modello di ACREDITACIÓN allegato alla presente, rilasciato dal Ministero spagnolo.” è palese che il Miur conferma la nostra interpretazione secondo la quale ottemperando al terzo requisito previsto, quello dell’iscrizione alla gradutoria spagnola, è possibile insegnare nelle scuole pubbliche in Spagna senza concorso pubblico. Quanto all’acreditacion, il Ministero spagnolo conferma assolutamente la validità del master ad esercitare la professione, e ad insegnare da subito nelle scuole private e soprattuto nelle scuole pubbliche seguendo i requisiti necessari dalla normativa spagnola già esposta, e pertanto equivalenti all’Italia.
L’acreditacion recita:
”  Dicha homologación junto al Màster Universitario en Formaciòn de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la especialidad de Economía y Empresas, obtenido en la Universidad Internacional de La Rioja, le habilita en España para ejercer la profesión regulada de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en el intervalo de edad comprendido entre los doce y 10 dieciocho años y en Ias materias de Economía, Economía de la Empresa, Fundamentos de Administraciòn y Gestión e lniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

Esta Acreditación da derecho a ejercer en España la profesión regulada de docente en centros privados y a participar en los procesos selectivos convocados en España para el ejercicio de la docencia en centros pùblicos, y en régimen de interinidad en base a lo dispuesto en las respectivas convocatorias y conforme a la legislación española

Chiariamo che il “Régimen de interinidad” è la condizione di docente supplente a tempo determinato.

Pertanto come detto la “Acreditación” sancisce in maniera netta l’accesso nella scuola pubblica anche senza concorso con la possibilità di accesso  mediante l’iscrizione alle graduatorie nazionali (convocatoria). 

In merito alla dicitura esposta nella nota: 
“come da Direttiva europea 2013-55-CE, l’interessato otterrà il corrispettivo riconoscimento della professione docente in Italia solo nel caso in cui certifichi di essere abilitato all’insegnamento nelle scuole pubbliche spagnole, rientrando nelle tre suddette categorie.”
È palese che sia una mala intenzionata interpretazione della normativa che chiaramente invece stabilisce che è necessario avere il titolo abilitante conseguito in un paese membro per poi chiedere l’accesso in qualsiasi sistema educativo di un altro pese comunitario assoggettandosi alla normativa vigente del paese scelto, quindi non è necessario il certificato di iscrizione alle graduatorie spagnole in quanto è sufficiente solo il certificato di conseguimento dell’abilitazione (“Acreditación”) equivalente al tfa.

Infine il Miur  volutamente  non considera il chiarimento del ministero spagnolo quando al punto 3 della nota stabilisce che non è necessario partecipare al concorso pubblico quindi neanche superarlo in parte, e contraddicendosi asserisce  che ” verranno prese in considerazioni solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo (“sistema selectivo de acceso a la función pública) e il superamento di almeno una parte dello stesso” .

Ci sembra oltre che mala intenzionata,  anche incongruente suddetta  richiesta documentale,  quando lo stesso ministero italiano ci chiede erroneamente di far parte delle tre categorie e non considera che menzionando la terza categoria,  non è necessario partecipare al concorso pubblico e quindi non è necessario essere in possesso di tale documentazione di accesso.

A fondamento  di quanto scritto fino ad ora,  sono le  numerose chiamate  di nostri iscritti che dopo aver chiamato il Miur per ottenere delucidazioni e chiarimenti inmerito alla nota e avendo illustrato la regolarità del percorso conseguito, si sono sentiti dire dai funzionari del ministero che questa è stata una misura addottata per rimediare unicamente alla mole di richieste di riconoscimento in italia, alle quali probabilmente non può che rispondere se non con l’ accoglimento delle istanze. 

In conclusione, SIFE FORMAZIONE intende rassicurare tutti i propri iscritti sulla validità e spendibilità in Italia del percorso abilitante intrapreso, nella convinzione che tale nota ministeriale si spiega unicamente come l’ennesimo tentativo di far desistere gli interessati a intraprendere il percorso spagnolo. 
Allo stesso modo, però, siamo convinti che a seguito di un’istanza presentata a norma di legge e fondata su un percorso abilitante regolarmente conseguito in Spagna, il MIUR non potrà esimersi dal riconoscere tale percorso, come previsto dalla normativa comunitaria.
 

 

Novità Aggiornamento sui chiarimenti della commissione Ue sull’accesso alla professione docente: http://www.sifeformazione.com/chiarimenti-ue-nota-miur-concorso-non-e-requisito-abilitazione/